Tale incentivo fiscale edilizio rientra a pieno titolo nell’attività dell’avvocato immobiliarista, figura diversa e trasversale rispetto a quelle classiche del civilista, penalista, amministrativista etc.
Il cd. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, e ss.mm. e ii.) prevede una serie di misure rilevanti.
Tra i settori maggiormente incentivati vi è senz’altro - e, ci permettiamo di osservare, non casualmente - quello edilizio, atteso che la crisi economica generale, ormai in essere da oltre un decennio, ha colpito e
ridimensionato soprattuttola filiera edile, comprimendola in maniera significativa. Il mercato dell’edilizia è da sempre, considerato il suo ampio indotto, uno dei settori trainanti dell’economia del nostro paese,
ragion per cui, oggi a maggior ragione, è necessario puntare con decisione su una nuova concezione dell’edilizia, sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.
Il patrimonio immobiliare italiano esistente si presenta, per buona parte, vetusto e ad alto rischio sismico ed idrogeologico. Urge, quindi, non solo un diverso modo di costruire ma anche un massiccio recupero, in
tal senso, dell’edificato esistente.
In questa direzione l’incentivo fiscale del Superbonus del 110% rappresenta sicuramente un grande strumento. La misura dà la possibilità di riqualificare in maniera importante il nostro tessuto
immobiliaresotto il profilo energetico e/o antisismico quasi a costo zero; difatti è possibile includere quasi tutte le spese da sostenersi, con la possibilità di avvalersi di un istituto bancario, che, intervenendo come
cessionario del credito fiscale, prevede l’opzione di accordare un prestito ponte - calibrato, per durata e importo, sullo specifico intervento da farsi,al fine di evitare anticipazioni da parte del committente - da estinguere, a lavori ultimati, cedendo il credito maturato alla banca medesima.
La novità non consiste nell’aver elaborato nuovi incentivi fiscali ma nell’aver potenziato quelli esistenti, in termini sia di percentuale detraibile che della possibilità di cedere il relativo credito d’imposta oppure di scontare il correlativo importo direttamente sulla fattura del fornitore, opzioni, le ultime due, estese anche alle misure preesistenti.
Il Superbonus, per altro, utilizzato in combinazione con le disposizioni recate dal cd. Piano casa (che permette incrementi volumetrici) come dal cd. D.L. Rilancio 2 (che snellisce le relative decisioni condominiali) nonché dal D.L. Semplificazioni (che amplia la fattispecie della ristrutturazione edilizia), consente di amplificare notevolmente i suoi effetti.
Dunque, una grande occasione - per certi versi unica - per i proprietari di immobili, per i professionisti - tecnici, fiscali e legali - per le imprese di costruzione e per tutto l’indotto, quindi, sostanzialmente peril
rilancio dell’economia in generale.
Tra i diversi soggetti beneficiari vi sono anche i condomìni, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni), le I.A.C.P., le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le
O.N.L.U.S. Con riferimento ai condomìni, risulta molto interessante rilevare che, in mancanza della volontà assembleare di realizzare gli interventi, è possibile per i proprietari interessati, ricorrendo specifiche
condizioni, realizzare determinati lavori esclusivamente in corrispondenza delle proprie unità immobiliari.
Gli immobili interessati dalla misura in esame sono essenzialmente quelli residenziali ma, ad alcune condizioni, è possibile includerne anche altri con diversa destinazione urbanistica.
La complessità di questo tipo di pratiche - dovuta alla compenetrazione di norme di diverse discipline (civilistica, urbanistica, tecnica e fiscale) - comporta la necessità di affidarsi ad un team multidisciplinare di
professionisti, che, lavorando in stretta sinergia e continuo aggiornamento (considerato che trattasi di una normativa appena uscita e articolata, quindi, suscettibile di una continua evoluzione), riescono a gestire il tutto in maniera efficiente ed efficace.
Le uniche competenze professionali non incluse nella detrazione, almeno allo stato, sono quelle dell’amministratore di condominio, qualora presente, e dell’avvocato. Quest’ultimo, preferibilmente immobiliarista, svolge un ruolo delicato, che va dalla verifica dei presupposti, di fatto e di diritto, riguardanti il contesto in cui è situato l’immobile a quella del profilo urbanistico e della legale disponibilità del bene in capo al committente; dal definire il rapporto col cessionario del credito d’imposta come quello con la ditta esecutrice, affiancando il cliente nella relativa esecuzione degli stessi, all’assistenza conseguente all’eventuale futura contestazione della pratica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’incentivo rappresenta inequivocabilmente uno strumento dal potenziale notevole, da gestirsi, però, con grande competenza e cura del dettaglio, al fine di evitare di incorrere in reati e responsabilità nonché
nell’ipotesi di restituirel’importo, di cui si è beneficiato, con aggravio di sanzioni.
Si sottolinea, quindi, l’importanza di far svolgere, dal team incaricato, un’attenta e analitica prefattibilità dell’intero intervento, al fine di anticipare e risolvere eventuali criticità per favorire la buona riuscita della pratica.