Chi siamo
Avv. Tiziano Chirico
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori
Conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Ateneo Federico II di Napoli, ha svolto il suo tirocinio in uno dei principali studi legali amministrativistici di Salerno.
Maturata, quindi, un’approfondita conoscenza delle dinamiche edilizie e urbanistiche dell’immobile, ha, poi, proseguito la sua formazione nel diritto immobiliare, nella quale spicca la sua partecipazione al MASTER in DIRITTO IMMOBILIARE presso la SCUOLA SUPERIORE di AMMINISTRAZIONE PUBBLICA e degli ENTI LOCALI di Roma.
É fondatore e titolare dello “Studio Legale Chirico - IMMOBILI EDILIZIA URBANISTICA”, che nasce nel 2003 per dedicarsi in maniera specifica all’immobile nella sua accezione più ampia.
Il Gruppo editoriale del Sole 24 Ore ha pubblicato - sulla banca dati professionale On Line “www.diritto24.ilsole24ore.com” - un suo contributo, rubricato “C’era una volta la gerarchia delle fonti”, inerente un aspetto della Legge Regionale della Campania n. 16/04 e del relativo Regolamento di attuazione n. 5/11.
Nel periodo immediatamente precedente l’emergenza del Covid-19, ha definito i contenuti e i relatori - provenienti dal mondo accademico, della ricerca e delle imprese - di uno o più eventi - da svolgersi col patrocinio, tra gli altri, dell’Ance – volti a promuovere e diffondere la nuova frontiera dell’Edilizia Sostenibile.
Ha approfondito in maniera analitica le ripercussioni che la pandemia in corso può avere su alcuni contratti, quelli di locazione commerciale e di affitto d’azienda.
Avv. Nicola Comite
Laureatosi presso l’Ateneo di Salerno, è stato protagonista di un dinamico periodo di praticantato in uno dei principali studi legali civilistici della zona.
Nel 2012 entra a far parte dello studio per seguire gli aspetti strettamente civilistici del mondo immobiliare.
Avv. Martina Guariglia
Raggiunto brillantemente il Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Ateneo di Salerno, ha vissuto il suo tirocinio, nel foro di Salerno, nel settore da sempre seguito con grande coinvolgimento e passione: quello penale.
Quindi, nel 2010 inizia la sua collaborazione con lo studio per occuparsi in maniera specifica di tutte le vicende penali riguardanti l’immobile.
I nostri valori
Nel rispetto del vigente codice deontologico forense ma, soprattutto, per profondo convincimento personale, lo studio esercita la propria attività professionale:
  • con indipendenza, lealtà, correttezza, dignità, decoro e competenza tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale del diritto alla difesa nonché rispettando i principi della corretta e leale concorrenza;
  • con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale;
  • con rigorosa osservanza del segreto professionale;
  • curando costantemente la preparazione professionale, accrescendo le competenze con particolare riferimento al mondo immobiliare;
  • sconsigliando azioni e/o attività inutilmente gravose;
  • astenendosi da conflitti, anche solo potenziali, con gli interessi della parte assistita;
  • informando il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidato nella maniera più trasparente possibile, anche fornendo copia, se richiesto, dei relativi atti e documenti;
  • fornendo consulenza e assistenza coerenti con le esigenze e gli obiettivi del proprio assistito;
  • preoccupandosi di orientare le politiche dei fornitori nel rispetto dell’ambiente, dei diritti umani, dei lavoratori e delle generazioni future.
Competenze
Due diligence immobiliare
Le attività: individuazione e cronologia
  • sopralluogo preliminare del bene: attività finalizzata a comprendere le risorse e criticità del sito e del contesto circostante, al fine di valutarne l’interesse o meno e, nel caso affermativo, con quale destinazione urbanistica
  • ricognizione documentale (Archivio Immobiliare ex Norma UNI 10998, e non solo): tesa ad acquisire tutte le informazioni possibili
  • studio e messa a sistema delle informazioni reperite: volta a I) consultare; II) studiare; II) mettere in relazione; IV) individuare e definire una completa e dettagliata griglia, recante tutti gli aspetti da tener presente non solo per la buona conclusione dell’affare ma anche per la sua successiva sana e redditizia amministrazione e gestione ed eventuale valorizzazione e/o ricollocazione
  • sopralluogo di chiusura: attività deputata a riscontrare sul posto tutto quanto acquisito, quindi, valutare la bontà dell’esistente e/o autorizzato e/o legittimato nonché l’eventuale ulteriore potenziale, ancora inespresso, del bene in questione
Il bene: contestualizzazione e piena cognizione
  • ambientale (rischio idrogeologico, rischio da calamità, salubrità, inquinamenti, autorizzazioni, adempimenti)
  • urbanistico (titoli abilitativi, sanatorie, convenzioni, asservimenti, vincoli storici e archeologici, SIC, etc.)
  • civile (titoli di provenienza, condominiale, fiscale, mediazione, superficie, coop. fasulle)
  • disponibilità (azioni esecutive, procedure concorsuali e simili, morte del venditore prima del definitivo, eredità, prelazioni legali e/o convenzionali, donazioni, revocatorie, contratti locativi e/o di altro genere, commerciabilità)
  • tecnico (qualità fisiche, adempimenti, certificazioni, grafici, calcoli, perizie)
Costi: individuazione e quantificazione
  • prezzo
  • intermediazione
  • tecnici, legali, fiscali, amm.vi, messa a regime, finanziari, condominiali, giudiziali, gestione di rifiuti speciali, demolizioni, lavori di ogni genere
Acquisto: modalità e specificità
  • compravendita ordinaria (del bene, di società e/o di quote)
  • da possessore
  • leasing
  • rent to buy
  • buy to rent
  • vendite giudiziarie
  • stralcio del credito
  • acquisto del credito
Compravendita: preliminare e definitivo
Superbonus 110%
Tale incentivo fiscale edilizio rientra a pieno titolo nell’attività dell’avvocato immobiliarista, figura diversa e trasversale rispetto a quelle classiche del civilista, penalista, amministrativista etc.
Il cd. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, e ss.mm. e ii.) prevede una serie di misure rilevanti.
Tra i settori maggiormente incentivati vi è senz’altro - e, ci permettiamo di osservare, non casualmente - quello edilizio, atteso che la crisi economica generale, ormai in essere da oltre un decennio, ha colpito e ridimensionato soprattuttola filiera edile, comprimendola in maniera significativa. Il mercato dell’edilizia è da sempre, considerato il suo ampio indotto, uno dei settori trainanti dell’economia del nostro paese, ragion per cui, oggi a maggior ragione, è necessario puntare con decisione su una nuova concezione dell’edilizia, sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.
Il patrimonio immobiliare italiano esistente si presenta, per buona parte, vetusto e ad alto rischio sismico ed idrogeologico. Urge, quindi, non solo un diverso modo di costruire ma anche un massiccio recupero, in tal senso, dell’edificato esistente.
In questa direzione l’incentivo fiscale del Superbonus del 110% rappresenta sicuramente un grande strumento. La misura dà la possibilità di riqualificare in maniera importante il nostro tessuto immobiliaresotto il profilo energetico e/o antisismico quasi a costo zero; difatti è possibile includere quasi tutte le spese da sostenersi, con la possibilità di avvalersi di un istituto bancario, che, intervenendo come cessionario del credito fiscale, prevede l’opzione di accordare un prestito ponte - calibrato, per durata e importo, sullo specifico intervento da farsi,al fine di evitare anticipazioni da parte del committente - da estinguere, a lavori ultimati, cedendo il credito maturato alla banca medesima.
La novità non consiste nell’aver elaborato nuovi incentivi fiscali ma nell’aver potenziato quelli esistenti, in termini sia di percentuale detraibile che della possibilità di cedere il relativo credito d’imposta oppure di scontare il correlativo importo direttamente sulla fattura del fornitore, opzioni, le ultime due, estese anche alle misure preesistenti.
Il Superbonus, per altro, utilizzato in combinazione con le disposizioni recate dal cd. Piano casa (che permette incrementi volumetrici) come dal cd. D.L. Rilancio 2 (che snellisce le relative decisioni condominiali) nonché dal D.L. Semplificazioni (che amplia la fattispecie della ristrutturazione edilizia), consente di amplificare notevolmente i suoi effetti.
Dunque, una grande occasione - per certi versi unica - per i proprietari di immobili, per i professionisti - tecnici, fiscali e legali - per le imprese di costruzione e per tutto l’indotto, quindi, sostanzialmente peril rilancio dell’economia in generale.
Tra i diversi soggetti beneficiari vi sono anche i condomìni, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni), le I.A.C.P., le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le O.N.L.U.S. Con riferimento ai condomìni, risulta molto interessante rilevare che, in mancanza della volontà assembleare di realizzare gli interventi, è possibile per i proprietari interessati, ricorrendo specifiche condizioni, realizzare determinati lavori esclusivamente in corrispondenza delle proprie unità immobiliari.
Gli immobili interessati dalla misura in esame sono essenzialmente quelli residenziali ma, ad alcune condizioni, è possibile includerne anche altri con diversa destinazione urbanistica.
La complessità di questo tipo di pratiche - dovuta alla compenetrazione di norme di diverse discipline (civilistica, urbanistica, tecnica e fiscale) - comporta la necessità di affidarsi ad un team multidisciplinare di professionisti, che, lavorando in stretta sinergia e continuo aggiornamento (considerato che trattasi di una normativa appena uscita e articolata, quindi, suscettibile di una continua evoluzione), riescono a gestire il tutto in maniera efficiente ed efficace.
Le uniche competenze professionali non incluse nella detrazione, almeno allo stato, sono quelle dell’amministratore di condominio, qualora presente, e dell’avvocato. Quest’ultimo, preferibilmente immobiliarista, svolge un ruolo delicato, che va dalla verifica dei presupposti, di fatto e di diritto, riguardanti il contesto in cui è situato l’immobile a quella del profilo urbanistico e della legale disponibilità del bene in capo al committente; dal definire il rapporto col cessionario del credito d’imposta come quello con la ditta esecutrice, affiancando il cliente nella relativa esecuzione degli stessi, all’assistenza conseguente all’eventuale futura contestazione della pratica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’incentivo rappresenta inequivocabilmente uno strumento dal potenziale notevole, da gestirsi, però, con grande competenza e cura del dettaglio, al fine di evitare di incorrere in reati e responsabilità nonché nell’ipotesi di restituirel’importo, di cui si è beneficiato, con aggravio di sanzioni.
Si sottolinea, quindi, l’importanza di far svolgere, dal team incaricato, un’attenta e analitica prefattibilità dell’intero intervento, al fine di anticipare e risolvere eventuali criticità per favorire la buona riuscita della pratica.
Contrattualistica
  • Compravendita
  • Locazione
  • Diritti reali minori
  • Appalto
  • Multiproprietà
  • Rent to buy
  • Associazione in partecipazione
  • Joint venture
  • Cessione o fitto d’azienda o di un suo ramo
  • Società immobiliari
  • Prestito vitalizio
  • Fondo patrimoniale
  • Trust familiare
Immobili
Investimenti:
  • Due diligence legale immobiliare a tutela dell’acquirente
  • Assistenza a tutela del venditore
  • Project financing
  • Partnerschip
  • Recupero e ristrutturazioni
Vertenze ricorrenti:
  • coniugali
  • ondominiali
  • ereditarie
  • diritti reali minori (usucapione; usufrutto; servitù etc.)
  • prelazione (legale e volontaria)
  • distanze
  • immissioni
  • rapporti di vicinato
  • sinistri immobiliari
  • passaggi generazionali (analisi, obiettivi, criticità, strategie, scelte)
  • società immobiliari
  • agenzie di mediazione immobiliari
  • esecuzioni immobiliari
  • definizione/stralcio dei crediti deteriorati
  • trust/contratti fiduciari/joint venture
Edilizia
  • titoli per costruire
  • abusi
  • sanatorie
  • sopraelevazioni
  • distanze
  • appalti
  • bonus fiscali (Superbonus del 110%; Sismabonus; Ecobonus; Bonus ristrutturazioni, etc.)
  • barriere architettoniche
  • edilizia sostenibile
Urbanistica
  • pianificazione
  • riqualificazione e valorizzazione del territorio (STU etc.)
  • piano casa
  • accordi amministrativi pubblico/privato
  • mutamento di destinazione d’uso
  • sanzioni amministrative, civili e penali
  • espropriazione per pubblica utilità
Ambiente
  • energie alternative
  • demanio
  • rifiuti
  • inquinamento
  • vincoli
  • dissesto idrogeologico
  • danni e reati ambientali
  • contratti di sviluppo turistici e ambientali
Focus
Pareri
Ammissibilità e/o cumulabilità sul medesimo immobile, di interventi previsti dalla L.R. Campania n. 15/2000 (recupero abitativo sottotetti), prima, e dalla L.R. Campania n. 19/2009 (cd. Piano Casa), poi.
La L.R. Campania n. 15/2000, in particolare:
  • ha l’obiettivo di limitare l’utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti (art. 1);
  • ed è stata prevista (anche se - per completezza e non perché questa rilevi ai fini della presente disamina - successivamente, questa disposizione è stata dichiarata incostituzionale per violazione della gerarchia delle fonti normative) anche in deroga alle prescrizioni dei piani territoriali urbanistici e paesistici nonché dei provvedimenti regionali in materia di parchi (art. 6).
Ciò vuol dire che il legislatore regionale (al di là del mancato rispetto della gerarchia delle fonti) ha voluto una normativa non emergenziale, ma strutturale, che prevede non premialità volumetriche ma il recupero dell’esistente.
Al contrario, la L.R. Campania n. 19/2009 è stata pensata come provvedimento emergenziale. Tanto lo si evince chiaramente:
  • dalla sua stessa denominazione (“Misure urgenti per il rilancio economico…”);
  • dal suo articolato, che, in primo luogo, non stabilisce alcuna derogaai piani sovracomunali di portata paesistica, in secondo luogo, prevede, a determinate condizioni, degli incrementi volumetrici;
  • dal fatto che la sua vigenza ha un limite temporale, anche se più volte prorogato.
Tale lettura trova puntuale ed autorevole conferma nella recentissima sentenza del T.A.R. Campania - Salerno, Sezione 2, del 27 maggio 2020 n. 589, laddove si precisa che:
  • una norma eccezionale e premiale, quale quella sul Piano Casa… non potrebbe giammai derogare… ad una normativa speciale quale quella recata dalla l.r. n. 35/87, riferita alla tutela di un bene specifico, quale il paesaggio”
  • e che “quando il legislatore regionale ha voluto derogare alla disciplina recata dal PUT… lo ha fatto espressamente come avvenuto ad esempio con la previsione di cui all’art. 6 della l.r. n. 15/2000 in materia di recupero abitativo dei sottotetti”.
Pertanto, trattasi di due leggi di natura diversa:ordinaria, la Legge Regionale Campania n. 15/2000, ed eccezionale, la Legge regionale Campania n. 19/2009.
Inoltre, nel Comune di Agropoli - dove trovasi l’immobile relativo al presente contributo - tanto i futuri cambi di destinazione d’uso (come per la pratica in esame) come i volumi che verranno autorizzati ai sensi del Piano casa (come nella pratica in parola) quanto le unità abitative già autorizzate alla data di adozione del P.U.C. (come la mansarda del fabbricato in questione) non gravano sul carico insediativo riconosciuto al territorio comunale.
Difatti - ai sensi di quanto stabilito il 22.06.2020 dalla Conferenza Permanente partecipata dall’Assessore regionale all’Urbanistica e al Governo del territorio e dai rappresentanti della Provincia di Salernononché di quanto conseguentemente proposto dalla successiva nota prot. N. 15596 del 25.06.2020 dell’Ufficio di Piano ed infine approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 130 del 26.06.2020 - ai fini del carico insediativo assegnato al Comune di Agropoli in relazione al P.U.C. non vanno conteggiati:
  • tutti gli alloggi autorizzati dall’U.T.C. al 06.04.2017, data di adozione del P.U.C.;
  • nonché tutti i futuri nuovi cambi di destinazione d’uso e gli ampliamenti previsti dalla L.R. n. 19/2009.
In altri termini, i volumi del Piano Casa, normativa di natura eccezionale, sono palesemente compatibili con quelli previsti da altre norme urbanistiche di natura non eccezionale, come la L.R. Campania n. 15/2000 sul recupero abitativo dei sottotetti.
Per tutte le ragioni passate in rassegna, l’immobile in esame, quindi, essendo stato interessato da un P.d.C. per recupero abitativo del sottotetto, 10 anni orsono - peraltro senza esercitare la facoltà, pur consentita, di andare in deroga al piano urbanistico comunale (l’immobile ricade nell’area omogenea B sia nel P.d.F. che nel P.U.C.) - può legittimamente beneficiare del cd. Piano Casa.
Ripercussioni sui contratti di locazione commerciale e di affitto d’azienda
Il D.L. 23.02.2020 n. 6 – recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - all’art. 3, com. 6-bis, prevede che il rispetto delle misure di contenimento, recate dal medesimo decreto, è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Vale a dire che il rispetto di tali misure - in special modo quella della sospensione dell’esercizio delle attività economiche ritenute non essenziali - si configura come causa non imputabile al debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta.
Atteso che le misure in questione vanno considerate come temporanee, il debitore, finché perdurano, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. In ogni caso, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, al di là della posizione del debitore, il creditore non ha più interesse a conseguirla (art. 1256 c.c.).
Bisogna, anche, tener presente che nei contratti a esecuzione continuata se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di avvenimento straordinari e imprevedibili, la stessa parte può domandare la risoluzione del contratto, sempre che la sopravvenuta onerosità non rientri nell’alea normale del contratto (art. 1467 c.c.).
Alla luce dell’emergenza in questione e di quanto prevede il nostro ordinamento sui rapporti contrattuali in esame, per i contratti locatizi commerciali in essere, mentre il conduttore ha la possibilità di sospendere i ratei mensili del canone dovuto - perché danneggiato dalla sospensione dell’esercizio della propria attività, misura da qualificarsi come impossibilità temporanea a lui non imputabile - il locatore, invece, ha l’opzione di vedere estinto il rapporto - qualora non più interessato allo stesso in ragione della durata dell’impossibilità temporanea - o di risolverlo per eccessiva onerosità, provocata da un evento straordinario e imprevedibile.
A beneficio della posizione del locatore, risulta significativo rilevare che la sospensione dell’esercizio commerciale non incide sulla sua prestazione contrattuale, difatti la prestazione si concretizza esclusivamente nel dare il bene in buone condizioni; nel mantenerlo in uno stato tale da servire all’uso e nel garantirne il pacifico godimento, non di certo nel tenere il conduttore indenne da vicende esterne alla sua volontà e/o responsabilità.
In ordine ai contratti di affitto d’azienda in corso, c’è chi ritiene che la sospensione dell’esercizio comprometta la prestazione principale del concedente, consistente nel mettere a disposizione dell’affittuario il complesso di beni organizzati per lo svolgimento dell’attività. Pertanto, l’affittuario si troverebbe in diritto di sospendere i ratei del canone dovuto perché danneggiato non solo dalla sospensione dell’esercizio della propria attività - quale impossibilità temporanea a lui non imputabile, come nel caso del conduttore - ma anche dall’assunta inadempienza del concedente, che, a differenza del locatore, è, appunto, tenuto a fornire al suo contraente la disponibilità non solo dei locali ma anche del complesso degli altri beni costituenti l’azienda.
Interpretazione, questa, non condivisibile, atteso che anche in questo caso l’impossibilità di disporre compiutamente e regolarmente dei beni oggetto del contratto dipende dalla misura cogente governativa e non dalla mancata prestazione del concedente. Questi, dal canto suo, ha la possibilità non solo dell’estinzione (art. 1256 c.c.) o della risoluzione (art. 1467 c.c.), per le medesime ragioni del locatore, ma anche di sciogliere il rapporto, qualora notevolmente modificato per effetto dell’emergenza in parola (art. 1623 c.c.).
Va da sé che la linea da seguire, nell’interesse di ciascuna posizione contrattuale, tanto nella locazione quanto nell’affitto d’azienda, dipende non solo dalla ricostruzione normativa e interpretativa rappresentata ma anche dai fattori peculiari, di ogni singolo caso, che spesso decidono aspetti rilevanti nella definizione dei rispettivi diritti e interessi, quali, ad esempio, l’indennità di avviamento.
Opportuno, quindi - prima di compiere scelte affrettate che rischino di indebolire se non addirittura compromettere le proprie ragioni - affidarsi ad un avvocato di fiducia, possibilmente immobiliarista, al fine di ricevere un’assistenza calibrata, efficace e tempestiva.
Contributi
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  • In alcuni casi è possibile annullare i debiti senza pagare nulla
  • Posidonia oceanica
Dicono di noi...
Nives C. - Avellino
Validi professionisti, seguono con attenzione e cura il cliente offrendo preparazione, garbo, riservatezza e tatto. Ci siamo rivolti a loro per una vicenda delicata e ci hanno sostenuto e accompagnato a testa alta fino all'ottimo risultato.
Antonio M. - Benevento
Molto soddisfatto per serietà e competenza.
Salvatore R. - Napoli
Serietà, competenza e professionalità.
Giovanna B. - Roma
Ottima professionalità e serietà; impeccabile la gentilezza e la disponibilità.
Paolo S. - Salerno
Cortesia e professionalità sono due delle caratteristiche dello Studio. Valore aggiunto: l'onestà di evidenziare al cliente anche i rischi. Cosa che non mi era mai capitato di sentire in altri studi legali.
Raffaele E. - Salerno
L’Avv. Chirico è un professionista competente, corretto, aggiornato e tempestivo, pronto ad analizzare le questioni specifiche con attenzione e dedizione. Si distingue per la padronanza della materia e la capacità di approfondire ogni dettaglio. Spiega con semplicità e chiarezza qualsiasi concetto, anche tecnico, e si avvale di un ottimo staff.
Teresa P. - Bologna
Lo studio dell'avvocato Chirico è composto da professionisti non solo altamente qualificati ma anche attenti al rapporto personale con i clienti. Il mio giudizio è eccellente.
Stefano L. - Firenze
Lo Studio Legale dell'Avv. Chirico, in Agropoli, mi ha assistito con grande competenza, professionalità e tempestività.
Gaetano F. - Salerno
Lo studio legale Chirico è composto da persone di lodevole fiducia, grande professionalità, umanità, umiltà, chiarezza e trasparenza; espletano il loro lavoro con passione e dedizione. Personalmente esprimo tutta la mia stima e gratitudine.
Mario R. - Salerno
Ho avuto bisogno dell’Avv. Chirico in diverse occasioni. Si è rivelata una persona di spessore, preparata e capace di fornire importanti consigli utili a capire il percorso da intraprendere per la risoluzione delle problematiche.
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Oggi giorno la scelta di un legale non è mai facile come si potrebbe pensare. Serietà, competenza e professionalità sembrano ormai doti inesistenti, eppure posso garantirvi che affidarmi allo Studio Legale Chirico è stata la scelta migliore che potessi fare, avendo riscontrato non solo tali doti ma anche la massima disponibilità e puntualità. Assolutamente consigliato !
Ercole R. - Salerno
Sono cliente affezionato dello studio Chirico ormai da tempo. Umanità, competenza estrema e grande attenzione alle problematiche dell'assistito sono le caratteristiche che spiccano con grande forza.
Alberto C. - Milano
"STUDIO LEGALE CHIRICO" sinonimo di professionalità, gentilezza e immediatezza nel risolvere le controversie legali. Complimenti!!!
Francesco P. - Napoli
Avv. Tiziano Chirico La ringrazio ancora per il lavoro che ha espletato per il mio problema e lo stile con cui ha trattato il caso, non avrebbe potuto fare meglio; se dovessi avere necessità per altre problematiche in futuro, non mancherò di chiedere il suo aiuto.
Ersilia M. - Salerno
L’assistenza è stata tempestiva e competente. Piena disponibilità a superare le difficoltà contingenti.
Domenico F. - Napoli
Lo studio fornisce un’assistenza completa e approfondita su qualunque esigenza o problematica del mondo immobiliare. Efficiente ed efficace. Davvero lodevole.
Grazia T. - Salerno
Mi sono rivolta più volte allo studio per questioni molto complesse. Dopo un’attenta e veloce analisi, mi è stata fornita la risoluzione della problematica. Competenza, onestà e correttezza hanno contraddistinto il rapporto avuto.
Antonio M. - Salerno
Nella mia esperienza allo studio Chirico ho avuto innanzitutto ascolto su casi che sono comunque oltre che legali anche umani e sono stato assistito con competenza e alta professionalità, dovuta a preparazione ed esperienza nella materia di competenza. Assistenza dettata da conoscenza e coscienza.
Alessandro P. - Australia
Mi sono rivolto allo Studio Chirico per la prima volta molti anni fa e da allora sono rimasti i miei consulenti di fiducia. Professionali e preparati, li consiglio vivamente.
Covid-19
Nel rispetto della vigente normativa emergenziale, volta al contenimento del contagio da Covid-19, quindi, dell’incolumità dei propri clienti e professionisti, lo studio continua a garantire la sua operatività grazie ad un’opportuna organizzazione del proprio lavoro in smartworking.
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